Sul Supplemento Ordinario n.157/L della
Gazzetta Ufficiale n.229 del 2
ottobre 2003 è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre
2003, n.269 che all'art.20
riporta le seguenti disposizioni a favore delle Associazioni di
volontariato: "Art. 20
(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di
volontariato e delle Onlus) 1.
Nel comma 1 dell'art.96 della legge 21 novembre 2000, n.342, sono
aggiunti, infine, i seguenti
periodi: "Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a
quanto disposto nei periodi
precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all'art.6 della legge
11 agosto 1991, n.266, e le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), possono
conseguire il contributo di cui al predetto articolo 96, comma 1,
nella misura del venti per
cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente
riduzione del medesimo prezzo
praticata dal venditore.
Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata,
mediante compensazione,
ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241".
Si sottolinea a tale
proposito che la riduzione in oggetto è alternativa e non cumulabile
con quella prevista dalla
l.342/2000 e dal DM 388/2001: non potranno essere quindi accettate le
domande di contributo per
acquisti di autoambulanze che abbiano già beneficiato della riduzione
dal concessionario.
News
Vi informiamo che
la Presidenza di A.N.P.AS. e la Confederazione delle Misericordie
sono attualmente in contatto con la Direzione Generale per il
Volontariato del Ministero del Welfare, per ottenere la possibilità di
beneficiare delle agevolazioni (sconto del 20%) anche nel caso di
acquisto separato delle ambulanze e del relativo allestimento.
Vi terremo
aggiornati sull'evolversi di questa iniziativa, il cui scopo è quello di
far riconoscere le agevolazioni anche questa forma di acquisto di
ambulanze ad oggi molto diffusa.