LEGGE 24 dicembre 2003, n.363
Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo.
Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione) 1. La presente legge detta
norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport
invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la
gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle
attivita' economiche nelle localita' montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell'ambiente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2. (Aree sciabili attrezzate) 1. Sono aree sciabili attrezzate le
superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e
comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue
varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di
fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole
normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti,
sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle
attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di
altri sport della neve, nonche' le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni
equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di
servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della
relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni. 4.
All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste,
servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati
individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni
agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti
di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono
essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro
che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad
eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 5. All'interno delle aree
di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci
impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da
riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard
(snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture
per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco
protettivo omologato.
Art. 3. (Obblighi dei gestori) 1. I gestori delle aree individuate ai
sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attivita'
sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa
in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori
hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le
piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e
segnalazioni della situazione di pericolo. 2. I gestori sono altresi'
obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo
le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza
sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale
competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi
sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli
incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente
al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. 3. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo
periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4. (Responsabilita' civile dei gestori) 1. I gestori delle aree
sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,
sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza
dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al
pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili
agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore
in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia
ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e'
subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
Le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del
contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione
degli infortuni) 1. Per il finanziamento di campagne informative, a
cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli
sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere
dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari
regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono
alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche
mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste,
della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente
legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con
la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza
delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni
e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere
anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle
finalita' indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai gestori delle aree
sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi
alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di
condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata
visibilita'.
Art. 6. (Segnaletica) 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI,
ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione,
determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree
sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato) 1. I gestori delle
aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e
straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito
dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e
che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista
presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato.
Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato
del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi,
ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato
della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile
al pubblico, all'inizio della pista, nonche' presso le stazioni di valle
degli impianti di trasporto a fune. 3. In caso di ripetuta violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via
sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. 4.
Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non
agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000
euro. 5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire
anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e'
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere
dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare,
le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero
degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' e i criteri per
l'assegnazione e l'erogazione dei contributi. 6. Lo Stato, nel limite
massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno
dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di
finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite
da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle
aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti
relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno
2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo
dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del
presente comma e' subordinata alla loro preventiva comunicazione alla
Commissione europea. Le modalita' e i criteri di riparto e di erogazione
dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 7, comma 5: - Il testo della lettera f) del comma 3
dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo
modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208
(Disposizioni in materia finanziaria e contabile), e' il seguente: «Art.
11 (Legge finanziaria). - (Omissis). f) gli stanziamenti di spesa, in
apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di
norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali
nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche'
per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale; (Omissis)». Nota all'art. 7, comma 6: - Per il testo della
lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici) 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici
anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui
al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente
organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita'
di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i
controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque
commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi
alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita'
giudiziaria. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 9. (Velocita) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in
relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale,
non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui. 2. La velocita' deve
essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in
prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni,
in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento,
nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10. (Precedenza) 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una
direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo
sciatore a valle.
Art. 11. (Sorpasso) 1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro
sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo
e di avere sufficiente visibilita'. 2. Il sorpasso puo' essere effettuato
sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza
tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12. (Incrocio) 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la
precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica.
Art. 13. (Stazionamento) 1. Gli sciatori che sostano devono evitare
pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli
sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita'
dei dossi o in luoghi senza visibilita'. 3. In caso di cadute o di
incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi
ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un
infortunato con mezzi idonei.
Art. 14. (Omissione di soccorso) 1. Fuori dai casi previsti dal secondo
comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello
sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta' non
presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250
euro a 1.000 euro.
Art. 15. (Transito e risalita) 1. E' vietato percorrere a piedi le
piste da sci, salvo i casi di urgente necessita'. 2. Chi discende la pista
senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto
all'articolo 16, comma 3. 3. In occasione di gare e' vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata.
Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile
attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente
necessita', e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di
evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le
prescrizioni di cui alla presente legge, nonche' quelle adottate dal
gestore dell'area sciabile attrezzata.
Art. 16. (Mezzi meccanici) 1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo
delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I
mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e
degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo
i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi
congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di
cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al
servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono
consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il
gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti
che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti
medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi,
laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti
rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un
idoneo intervento di soccorso.
Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le
regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire
la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Le
regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare
in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3,
6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un
massimo di 250 euro.
Art. 19. (Concorso di colpa) 1. Nel caso di scontro tra sciatori, si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso
ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20. (Snowboard) 1. Le norme previste dalla presente legge per gli
sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) 1. Ferma restando la
normativa gia' in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il
Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della
guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento
del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche,
provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei
soggetti inadempienti. 2. Le contestazioni relative alla violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su
segnalazione di maestri di sci.
Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge) 1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla
legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di
sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri
sport della neve. 2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche'
degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa' o
consorzi di gestione, salva la possibilita' di una copertura dei maggiori
costi con un innalzamento delle tariffe. 3. Le norme della presente legge
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti
speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1051): Presentato dall'on.
Alfonso Pecoraro Scanio ed altri il 26 giugno 2001. Assegnato alla VII
commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8
ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e
commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII
commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003, 13,
18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003. Esaminato in aula il 23 e 26
giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con A.C.
1991 (on. Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio Bertucci) A.C.
3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on. Pierantonio Zanettin)
3652 (on. Marco Airaghi ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 2381):
Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9
luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª,
13ª e 14ª e giunta per gli affari delle Comunita' europee; commissione
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni
riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1° ottobre 2003 e 4 dicembre 2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede
deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª,
5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede
deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003.
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