ANPAS LOMBARDIA
Statuto
Approvato dall'assemblea dei soci in data 2 aprile 2006
Art. 1 - Denominazione
È costituito il Comitato Regionale ANPAS Lombardia, sotto la denominazione "ANPAS Comitato
Regionale LOMBARDIA", in via breve ANPAS LOMBARDIA.
Di esso fanno parte tutte le associate ANPAS presenti sul territorio regionale della Lombardia.
Art. 2 - Natura dell'ANPAS Comitato Regionale LOMBARDIA
L'ANPAS LOMBARDIA è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze,
movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica
Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione
delle Pubbliche Assistenze italiane. Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini
di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti
all'organizzazione medesima.
L'ANPAS LOMBARDIA e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali,
volontarie e gratuite.
Tutte le cariche di ANPAS LOMBARDIA sono gratuite.
Art. 3 - Sede
La sede legale dell'ANPAS LOMBARDIA è a Milano. Con semplice delibera del consiglio direttivo potrà
essere variata la sede, purchè la stessa sia in Lombardia.
Art. 4 - Simbolo
Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura ANPAS LOMBARDIA.
Art. 5 - Scopi
Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, ANPAS LOMBARDIA persegue le seguenti
finalità:
- la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e nell'assistenza agli altri;
- la rappresentanza delle associazioni appartenenti;
- la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato;
- lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
Art. 6 - Attività
ANPAS LOMBARDIA persegue gli scopi indicati nell'articolo precedente principalmente mediante lo svolgimento,
nel territorio regionale, nel rispetto della suddivisione delle competenza stabilite dallo statuto nazionale, le seguenti
attività:
- formazione e qualifica professionale dei volontari e attività di carattere culturale tendenti alla realizzazione di una cultura della solidarietà verso le persone in genere e quelle in stato di bisogno;
- realizzazione di finalità di carattere sociale rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, del soccorso in caso di necessità sia nel settore socio-assistenziale che in quello sanitario e di protezione civile;
- attività organizzativa di qualsiasi tipo mirante al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in difficoltà, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali. Inoltre, nell'ambito delle proprie attività di protezione civile e solidarietà internazionale, l'Associazione può partecipare ad interventi di emergenza e soccorso e alla realizzazione di progetti a favore di popolazioni colpite da calamità e simili per il soddisfacimento dei bisogni primari.
Art. 7 - Durata
ANPAS LOMBARDIA ha durata illimitata.
Art. 8 - Associate e loro tesserati
Sono soci dell'ANPAS LOMBARDIA le associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative di utilità
sociale aventi sede in Lombardia che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione
sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del
presente statuto e che aderiscono all'ANPAS.
L'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti ad ANPAS
LOMBARDIA ne costituiscono un patrimonio umano insostituibile. I tesserati delle associate ANPAS possono
costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale
e sportivo.
Art. 9 - Requisiti delle associate
L'associata dell'ANPAS LOMBARDIA deve:
- costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività;
- fondare il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
- fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
- promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della gente;
- impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri della loro ammissione ed esclusione e i loro obblighi e diritti;
- impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi e agli scopi del presente statuto;
- utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
Art. 10 - Diritti delle associate
Ogni associata ha diritto a:
- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.
Art. 11 - Doveri delle associate
Le associate devono:
- rispettare le norme statutarie e regolamentari e i deliberati degli organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- indicare la simbologia dell'ANPAS in aggiunta alla propria;
- consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'articolo 7 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;
- versare ad ANPAS LOMBARDIA i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti.
Art. 12 - Acquisizione e perdita della qualità di associata
La qualità di associata all'ANPAS LOMBARDIA si acquisisce di diritto in seguito alla delibera di ammissione
emanata dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Comitato Regionale.
La qualità di associata si perde:
- per recesso;
- per morosità;
- per esclusione;
- per cessata attività o scioglimento.
Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell'associata passati sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.
Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque e qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, può essere sottoposta a verifica da parte del Comitato Regionale che può prescrivere all'Associazione un protocollo di comportamento dando un termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione dell'associata.
La delibera di esclusione emanata dal Consiglio Nazionale comporta l'automatica esclusione dell'associata dall'ANPAS LOMBARDIA.
Accertata la cessazione dell'attività associativa per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il Presidente del Comitato Regionale propone al consiglio nazionale la delibera di perdita della qualità di associata. La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio Nazionale comporta la cancellazione dell'associata dall'ANPAS LOMBARDIA.
Art. 13 - Patrimonio
L'ANPAS LOMBARDIA ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:
- da beni mobili ed immobili;
- da titoli mobiliari pubblici e privati;
- da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni;
- fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio.
Art. 14 - Entrate
Le entrate dell'ANPAS LOMBARDIA sono costituite da:
- quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'assemblea del comitato;
- rendite patrimoniali;
- contributi volontari di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni e proventi da servizi;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- donazioni e lasciti testamentari.
Art. 15 - Organi di ANPAS LOMBARDIA
Sono organi dell'ANPAS LOMBARDIA:
- l'assemblea;
- il consiglio;
- il presidente;
- la direzione;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.
Art. 16 - Assemblea
L'assemblea regionale è composta da un delegato per ogni associata.
Le associate che abbiano un numero di soci e volontari superiore a diecimila, hanno diritto ad esprimere un delegato in
più per ogni diecimila soci e volontari.
L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale o, in sua vece, dal Vice Presidente, nei casi previsti dallo statuto.
Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere
altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte di
ANPAS LOMBARDIA. La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera raccomandata inviata alle
associate almeno trenta giorni prima della data stabilita.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare
in assemblea più di un'altra associata.
Art. 17 - Assemblea ordinaria
L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo
si tiene entro la fine del mese di marzo di ogni anno. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso
Nazionale.
L'Assemblea ordinaria:
- elegge il Consiglio, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri del Comitato;
- in prossimità del Congresso Nazionale elegge un Consigliere Nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di congresso;
- sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un proprio delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi dell'ANPAS LOMBARDIA;
- determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;
Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 18 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle
modifiche dello statuto del Comitato con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in
ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti delle associate.
Art. 19 - Consiglio
Il Consiglio è composto da undici a trentuno componenti. Tale numero, arrotondato al numero dispari superiore se pari,
varia in misura di un componente ogni quattro associate presenti sul territorio regionale.
Il Consiglio dura in carica tre anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o anche su richiesta di
almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata inviata ai Consiglieri
almeno dieci giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o fax con
preavviso di almeno ventiquattro ore.
Il Consiglio:
- elegge e revoca il Presidente;
- su proposta del Presidente, elegge e revoca due Vice-Presidenti di cui uno indicato come vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Consigliere Delegato e gli altri membri della direzione di cui determina i poteri;
- determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- ha la gestione dell'ANPAS LOMBARDIA;
- assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
- accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, vigila sul permanere dei requisiti per i quali le associate fanno parte dell'ANPAS e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi; trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
- redige il bilancio consuntivo annuale, completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione, ed il bilancio preventivo;
- promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali.
Art. 20 - Presidente
Il Presidente ha la direzione dell'ANPAS LOMBARDIA che esercita con la collaborazione della Direzione e svolge le
seguenti funzioni:
- è il legale rappresentante dell'ANPAS LOMBARDIA;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria;
- mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
- prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.
Art. 21 - Direzione
La Direzione è composta da quattro a sette componenti fra cui il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Consigliere Delegato.
Dura in carica per tre anni salvo decadenza del Presidente, del Consiglio o revoca.
Collabora con il Presidente nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio.
Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari necessari alla fissazione degli importi
annuali delle comuni fonti di finanziamento.
Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e
della correttezza del bilancio.
È composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata.
Dura in carica tre anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.
Art. 23 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per tre anni e nella sua prima riunione
elegge il presidente.
Esso delibera:
- sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi dell'ANPAS LOMBARDIA;
- sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio.
Art. 24 - Decadenza delle cariche
Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto
salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti.
Decade dalla carica di Consigliere quel componenente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato
motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo
palese e grave, con i principi sanciti dal presente Statuto.
Art. 25 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto dell'ANPAS ed alle leggi e norme vigenti.
Art. 26 - Norme transitorie
- All'atto della costituzione dell'ANPAS LOMBARDIA entrano a far parte del patrimonio della stessa tutti i beni già di pertinenza dell'ANPAS Sezione Regionale Lombardia.
- Hanno diritto di partecipare alla costituzione o di aderire entro sei mesi dalla stessa tutte le associazioni già aderenti alla data dell'entrata in vigore del presente statuto alla Sezione Regionale Lombardia, in forza dello statuto approvato con D.P.R. 7 settembre 1989.
- Il presente Statuto entra in vigore dopo la approvazione da parte del Consiglio Nazionale A.N.P.AS. e per gli articoli 11,d) 17,c) anche successivamente all'approvazione da parte dell'autorità amministrativa dello statuto A.N.P.AS. approvato dal 49° congresso nazionale del 26 novembre 2005.
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